Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.
Articolo unico.
Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.
Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avra' inizio il 1 giugno 1955.