Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per eta' dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di eta' di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre 1931, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata, sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.