Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Detti alloggi potranno essere costruiti anche in localita' che non siano capoluoghi di provincia.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire 127.500.000.
Art. 2.
L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 sara' considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.
Gli alloggi medesimi saranno assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati dal secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 sara' fatto fronte mediante diminuzione di egual somma del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Art. 4.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruiti in applicazione della presente legge.
I canoni di affitto saranno determinati in conformita' al disposto dell'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successivi modificazioni.
L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 5.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI PELLA - FANFANI - GAVA - MERLIN Visto, il Guardasigilli: AZARA