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Aumento del Fondo assegnato alla Discoteca di Stato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.


L'onere di L. 3.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge sara' fronteggiato per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA