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Facolta' del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facolta' di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed e' autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di Debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalita' di estrazione e di pagamento dei premi, nonche' tutte le altre condizioni e modalita' concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia, per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.

Art. 2.


Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, ai relativi interessi e premi nonche' alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 3.


Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 4.


Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonche' per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA