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Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

Art. 1.


Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.