Ratizzazione della tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali per il 1953.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'importo della tredicesima mensilita' attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1916, n. 263, e' corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre.
La prima rata e' commisurata alla meta' del trattamento economico mensile lordo spettante al 1 luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita, escluse le quote complementari.
La seconda rata e' determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilita' calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'art. 7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.
Art. 2.
Le norme della presente legge si osservano anche nell'applicazione delle altre disposizioni, compresi gli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e provvedimenti successivi, di estensione della tredicesima mensilita', alle condizioni, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1953
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI