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Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Agli effetti delle promozioni di cui all'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle A e B di cui all'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, e' considerato quale servizio di ruolo di gruppo B, purche' tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera 6) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera b) dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.
Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo B ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, art. 3, n. 2, lettera b), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'8°, il periodo di anzianita' normalmente richiesto per l'avanzamento e' ridotto di un anno e mezzo.

Art. 2.


Al personale che, avendo facolta' di optare per l'inquadramento al grado 100 del gruppo B ai sensi del n. 2, lettera b) e dell'ultimo comma dell'art. 3, nonche' della lettera a) dell'art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, richiese di essere sistemato nel gruppo C, e' concessa la facolta' di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo B ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.
L'inquadramento sara' effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all'art. 3, n. 2, lettera a), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.
Per il personale che sara' inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo C, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno ad personam in dipendenza degli stessi, restando pero' salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo B. Il personale prendera' posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facolta' di cui ai primo comma, opto' per il gruppo B in sede di primo inquadramento.

Art. 3.


Per il personale collocato nel gruppo O, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianita' per la promozione al grado 11° di tale gruppo richiesti dall'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale risulta modificato dall'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1953
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI