Estensione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.
Articolo unico.
La disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a Concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianita' pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianita' stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria, e che comunque contrasti con la presente legge.