Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.
Art. 1.
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.