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Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

Art. 1.


Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.