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Potenziamento della ferrovia Trento-Male'.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall'art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Male e' elevato a lire 2.754.600.000.
E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.
E' data facolta' ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con' proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294.
Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Art. 2.


La somma di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57.
Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 1951, n. 15, relativamente alla quota, a carico dell'indicato esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1952
EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI