Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952, al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.