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Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti.

Art. 1.


Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia e' affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1 dicembre 1948, numero 1438.