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Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.


Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1952-53, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.


E' autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

Art. 4.


Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.


Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 6.


I capitoli della parte passiva, del bilancio, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 7.


Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1952-53 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1952-53 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 9.


Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'art. 27, lettera a), del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1952-53 in lire 17.118.066.000.

Art. 10.



Per l'esercizio finanziario 1952-58 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, e' autorizzata in lire 993.100.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 11.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1952-53 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 2.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.


Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1952-53, in lire 8.000.000.000 lo stanziamento relativa all'assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 13.


L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomelite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito per l'esercizio 1952-53 in lire 500.000.000.

Art. 14.


E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1952-53, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 526 e 527 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 15.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1952-53 una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro di lire 2.400.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare.

Art. 16.


Ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 7.200.000, per l'esercizio finanziario 1952-53, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese, che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.

Art. 17.


Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.

Art. 18.


Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.

Art. 19.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 467, 468 e 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953.

Art. 20.


I residui risultanti al 1 luglio 1952 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per lo esercizio 1952-53, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 21.


E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952, al 30 giugno 1953, e cioe':

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive
Entrata..................................... L. 1.703.831.087.400
Spesa....................................... " 2.132.020.389.035
------------------- Disavanzo effettivo....................... - L. 428.189.301.635
-------------------
Movimento di capitali
Entrata..................................... L. 40.479.939.100
Spesa....................................... " 109.123.046.632
------------------- Disavanzo..................................- L. 68.643.107.532
-------------------
Riassunto generale
Entrata..................................... L. 1.744.311.026.500 Spesa....................................... " 2.241.143.435.667
------------------- Disavanzo finale...........................- L. 496.832.409.167
-------------------
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Allegato 1-Allegato

Riepilogo degli stati di previsione dell'entreata e della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2-Allegato

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3-Allegato

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4-Elenco 1

ELENCO N. 1

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giogno 1953, a termini dell' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4-Elenco 2

ELENCO N. 2

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4-Elenco 3

ELENCO N. 3

Capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui all' art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4-Elenco 4

ELENCO N. 4

Capitolo pei quali e' concessa al Ministero del tesoro la facolta' di cui all' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440


Parte di provvedimento in formato grafico