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Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio.

Art. 1.


I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300 tonnellate, e di eta' non inferiore ad anni tredici, o comunque varate prima del 1 gennaio 1939, che intendano demolire le navi stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico, purche' di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata nell'art. 3.
Il tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto di carichi secchi devono risultare anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
La stazza delle navi deve risultare da certificati in corso di validita', e, in mancanza, da appositi accertamenti del Registro italiano Navale.