Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle societa'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di societa' con capitale superiore a 250 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.
E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - ZOLI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI