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Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Art. 1.


La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle disponibilita' del conto speciale (Fondolire 1950-51), per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.
In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma, le Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate ad emettere le obbligazioni previste dall'art. 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261.