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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-1953.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA le seguente legge:

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI