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Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari, effettuati a Roma il 25 febbraio e il 28 giugno 1949.

Art. 1.


La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano, e' regolata in conformita' delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1919, fra il Governo italiano ed il Governo francese ed allegate alla presente legge.