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Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I contributi dovuti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali in base all'art. 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722, per la "Gestione assistenza sanitaria" ed in base all'art. 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, per la "Gestione indennita' ed assegni ai salariati" successivamente modificate dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sono corrisposti all'Ente stesso direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle Aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici centrali e periferici.
A tal fine, le ragionerie centrali e gli altri uffici ad esse corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di conti correnti infruttiferi presso la predetta Tesoreria intestati rispettivamente, all'E.P.A.S. - Gestione assistenza sanitaria - ed all'E.N.P.A.S. - Gestione indennita' ed assegni ai salariati.
Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese comunque non assoggettabili ai contributi di cui al primo comma, la quota di stanziamento imponibile sara' determinata dalle ragionerie centrali presso le singole Amministrazioni con criteri semplificativi in base a valutazione media sull'intero stanziamento.
L'E.N.P.A.S. effettuera' i prelevamenti dai conti correnti di cui al secondo comma in relazione alle proprie necessita' di cassa.
Le norme di cui sopra si applicano anche alle Amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo ed alle Amministrazioni ed Enti il cui personale sia comunque assistito dall'E.N.P.A.S. per mezzo delle rispettive gestioni sopra indicate.

Art. 2.


L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali per i contributi di cui al precedente articolo, e fatto dalle ragionerie centrali ed uffici ad esse corrispondenti in base ai pagamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate quali risulteranno effettivamente corrisposti sui vari capitoli di bilancio, in sede di parificazione dei conti. Ove da tale accertamento risultassero delle somme eventualmente versate in piu' rispetto a quelle accertate, esse saranno riservate a cura dell'E.N.P.A.S. in Tesoreria, la quale rilascera' quietanza con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.
Analogamente, le somme che l'E.N.P.A.S. dovesse restituire alle Amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo saranno versate in entrata ai bilanci delle predette Amministrazioni.
Qualora invece risultassero delle somme versate in meno rispetto a quelle accertate, le Amministrazioni di Stato, anche se con ordinamento autonomo, daranno luogo ai versamenti suppletivi a conguaglio.

Art. 3.


La presente legge ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI