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Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli.

Art. 1.


Al termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 452, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' sostituito quello del 30 giugno 1952.