Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, che regola il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accordo
Accordo tra il Regno d'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord regolante il commercio dei prodotti medicinali.
Il Governo italiano e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riconoscendo la necessita' di stabilire le norme da applicare, dal punto di vista sanitario, alla importazione dei prodotti medicinali ed in particolare delle specialita' medicinali dal Regno Unito in Italia e dall'Italia nel Regno Unito in sostituzione delle disposizioni contenute nello scambio di Note 9 luglio 1907 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
1° Il Governo italiano consente che i prodotti medicinali e le specialita' medicinali originarie o provenienti dal Regno Unito siano ammesse senza limiti nel Regno, a condizione pero' che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla legislazione italiana.
2° Il Governo del Regno Unito consente che i prodotti medicinali e le specialita' medicinali originarie o provenienti dall'Italia siano ammessi senza limiti nel Regno Unito a condizione pero' che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla legislazione del Regno Unito.
3° I medicinali importati da uno dei due Paesi nell'altro non saranno sottoposti, dopo la loro importazione, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai medicinali e specialita' di produzione nazionale.
4° I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici e i prodotti similari nonche' i prodotti opoterapici sono soggetti esclusivamente alle disposizioni legislative che sono gia', o che saranno in vigore in ciascuno dei due Paesi.
5° Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto in casi eccezionali, presentandosi la necessita' di proteggere la sanita' pubblica, di vietare l'importazione dei prodotti formanti oggetto del presente Accordo. Immediata notizia di tale proibizione deve essere inviata all'altro Governo contraente.
6° Sara' concesso il termine di un anno alle Ditte italiane o inglesi interessate per la presentazione delle domande di registrazione dei prodotti e delle specialita' medicinali fabbricate in Italia o nel Regno Unito e poste in commercio rispettivamente nel Regno Unito o in Italia alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
7° Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle rispettive ratifiche avra' luogo a Londra il piu' presto possibile.
Esso entrera' in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio delle ratifiche.
Il presente Accordo potra' essere denunciato da ognuna delle Parti Contraenti, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi.
Fatto a Roma il 21 marzo 1940-XVIII in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
CIANO PERCY LORAINE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Il Governo italiano e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riconoscendo la necessita' di stabilire le norme da applicare, dal punto di vista sanitario, alla importazione dei prodotti medicinali ed in particolare delle specialita' medicinali dal Regno Unito in Italia e dall'Italia nel Regno Unito in sostituzione delle disposizioni contenute nello scambio di Note 9 luglio 1907 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
1° Il Governo italiano consente che i prodotti medicinali e le specialita' medicinali originarie o provenienti dal Regno Unito siano ammesse senza limiti nel Regno, a condizione pero' che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla legislazione italiana.
2° Il Governo del Regno Unito consente che i prodotti medicinali e le specialita' medicinali originarie o provenienti dall'Italia siano ammessi senza limiti nel Regno Unito a condizione pero' che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla legislazione del Regno Unito.
3° I medicinali importati da uno dei due Paesi nell'altro non saranno sottoposti, dopo la loro importazione, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai medicinali e specialita' di produzione nazionale.
4° I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici e i prodotti similari nonche' i prodotti opoterapici sono soggetti esclusivamente alle disposizioni legislative che sono gia', o che saranno in vigore in ciascuno dei due Paesi.
5° Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto in casi eccezionali, presentandosi la necessita' di proteggere la sanita' pubblica, di vietare l'importazione dei prodotti formanti oggetto del presente Accordo. Immediata notizia di tale proibizione deve essere inviata all'altro Governo contraente.
6° Sara' concesso il termine di un anno alle Ditte italiane o inglesi interessate per la presentazione delle domande di registrazione dei prodotti e delle specialita' medicinali fabbricate in Italia o nel Regno Unito e poste in commercio rispettivamente nel Regno Unito o in Italia alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
7° Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle rispettive ratifiche avra' luogo a Londra il piu' presto possibile.
Esso entrera' in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio delle ratifiche.
Il presente Accordo potra' essere denunciato da ognuna delle Parti Contraenti, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi.
Fatto a Roma il 21 marzo 1940-XVIII in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
CIANO PERCY LORAINE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Agreement
Agreement between the United Kingdon of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Italy for the Regulation of Trade in Medicinal Products.
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico