Istituzione della Facolta' di economia e commercio presso l'Universita' degli studi di Messina.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La Facolta' di economia e commercio, istituita presso l'Universita' degli studi di Messina con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 33, e' riconosciuta statale a tutti gli effetti.
Art. 2.
I posti di professore di ruolo della Facolta' predetta sono fissati in numero di cinque.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 4 marzo 1956, n. 95 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di economia e commercio [...] dell'Universita' di Messina sono modificati come appresso:
Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 4";
Il D.P.R. 4 marzo 1956, n. 95 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di economia e commercio [...] dell'Universita' di Messina sono modificati come appresso:
Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 4";
Art. 3.
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di sei posti di assistente e di due posti di subalterno.
Art. 4.
Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende aumentato di un posto di primo segretario (grado 9°).
Il ruolo organico di gruppo C del personale delle segreterie universitarie s'intende aumentato di un posto di applicato (grado 12°).
Art. 5.
Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facolta' competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facolta' di economia e commercio della Universita' di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, e' riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facolta' col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Universita'.
Art. 6.
L'Universita' di Messina versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, di segreteria e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 7.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Universita' di Messina sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.
Alla spesa sopraindicata, che gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, verra' fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000 di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1917, n. 27.
L'accennata riduzione di lire 3.000.000 incidera' sullo stanziamento del capitolo n. 275, compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su desigrazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facolta'.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', sar anno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
Art. 9.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in economia e commercio svolti presso l'Universita' di Messina a decorrere dall'anno accademico 1948-49.
Art. 10.
Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, s'intende integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facolta' di economia e commercio, all'art 3 con l'aggiunta delle seguenti parole: «Facolta' di economia e commercio 5» e all'art. 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: «g) Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 5».
Art. 11.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Messina, da approvare con decreto Presidenziale su proposta dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio.
La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un decennio e potra' essere rinnovata per eguale periodo di tempo.
Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di economia e commercio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'; inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI