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Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

Art. 1.


Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.