Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alle tramvie extraurbane.
Art. 1.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.