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Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alle tramvie extraurbane.

Art. 1.


Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.