N NORME. red.it

Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' approvato il Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender TiroloVorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 agosto 1950, conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Protocollo-art. I

Protocollo addizionale all'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bandeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949.

Il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco, in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base all'Accordo suddetto avra' luogo attraverso un conto espresso in dollari U.S.A., infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, presso la Banca d'Italia di Trento designata nella sua qualita' di Rappresentante dell'Ufficio italiano dei Cambi.
I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti ai creditori saranno effettuati in ciascuno dei due territori nella loro moneta nazionale, sulla base del tasso di cambio del dollaro U.S.A. fissato in Italia dall'Ufficio italiano dei Cambi e in Austria dalla Banca Nazionale Austriaca, in conformita delle rispettive disposizioni vigenti in materia.
Le fatture relative alle merci che formeranno oggetto di scambio dovranno essere stilate in dollari U.S.A.
La Banca d'Italia di Trento e la Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti a credito, rispettivamente a debito, del conto suindicato, emettendo avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., tenuto presente quanto disposto dal successivo art. III.

Protocollo-art. II

Articolo II

Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A. di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).

Protocollo-art. III

Articolo III

I pagamenti ai creditori nei due territori saranno disposti secondo l'ordine cronologico degli avvisi di versamento e nel limite delle disponibilita' nel conto previsto al precedente art. 1, ivi compreso l'ammontare del credito tecnico indicato al precedente art. II.
L'emissione degli avvisi di versamento predetti sara' effettuata entro lo stesso limite.

Protocollo-art. IV

Articolo IV

L'Ufficio italiano dei Cambi, Roma, e la Banca Nazionale Austriaca, Vienna, prenderanno le intese necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo Addizionale.

Protocollo-art. V

Articolo V

Il presente Protocollo Addizionale, che sostituisce l'art. IV dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, entrera' in vigore alla data della sua firma.
Esso potra' essere di comune accordo modificato ove se ne presenti la necessita' anche in relazione a modifiche dell'Accordo generale di pagamento tra l'Italia e l'Austria.

Protocollo-art. VI

Articolo VI

Il presente Protocollo Addizionale viene redatto in lingua italiana e in lingua tedesca ed entrambi i testi hanno uguale valore di autenticita'.

Roma, 4 agosto 1950
Per il Governo italiano Per il Governo Austriaco U. GRAZZI J. E.
SCHWARZENBERG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Zusatzprotokoll

Zusatzprotokoll zum Abkommen zwischen der Republik Oesterreich und der Republik Italien uber die Regeiung des erleichterten Warenaustausches zwischen den osterreichischen Bundeslandern Tirol und Vorarlberg und der Italienischen Region Trentino-Alto Adige vom 12 mai 1949.


Parte di provvedimento in formato grafico