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Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.