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Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

Art. 1.


L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.
Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo".