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Provvedimenti per il completamento dell'Ospedale policlinico di Bari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Nella spesa di lire 1.200.000.000 occorrenti per il completamento dell'Ospedale policlinico di Bari, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.
Lo Stato anticipera' il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale policlinico di Bari, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

Art. 2.


Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.
Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o piu' ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.


Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 200 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 200 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56;
lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57;
lire 100 milioni nell'esercizio 1957-58.
Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:
lire 300 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 300 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.
Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio.
Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI