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Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948.