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Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Art. 1.


E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:
15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.