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Modificazioni alle tasse vigenti nei porti dello Stato.

Art. 1.


La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a centesimi 10 dall'art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, ed a lire una con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.
La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente confermata con l'art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.
Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche e' elevato a lire 800.