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Autorizzazione all'emissione di obbligazioni "I.R.I. - Sider" garantite dallo Stato.

Art. 1.


L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' autorizzato ad emettere, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una o piu' serie di obbligazioni denominate "I.R.I. - Sider" fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verra' destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.