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Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militare delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003.

Art. 1.


Le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1 maggio 1948.