Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militare delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003.
Art. 1.
Le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1 maggio 1948.