Concessione di un anticipo ai dipendenti statali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e successive modifitazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette:
lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;
lire 25.000 al personale dei gradi dal 7° al 10° del predetto ordinamento, o di grado corrispondente;
lire 15.000 al restante personale.
Dette somme on competono al personale il cui trattamento economico e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392.
Art. 2.
E' concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
Art. 3.
Ai titolari di pensioni indicate negli articoli 1 e 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 luglio 1951, e' concessa una somma pari al 40 per cento di una mensilita' della sola pensione attualmente goduta.
Art. 4.
La somma corrisposta in base ai precedenti articoli, sara' recuperata, in unica soluzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.
Art. 6.
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, somme in analogia, e in conformita' delle disposizioni della presente.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI