Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.
Art. 1.
((I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami. La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado)).