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Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1.


Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianita' di servizio, determinato ai sensi dell'art. 44, lettere b), c) e d), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dell'art. 46 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, nonche' dal relativo caroviveri e dalla indennita' speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante, a titolo di stipendio, indennita' militare e di carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta', faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attivita' (a titolo di stipendio, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

Art. 2.


Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianita' di servizio determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' di cui al successivo art. 4, lettera b), e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' di cui al successivo art. 4, lettera b), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo prestato.
I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attivita' (a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

Art. 3.


I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio poiche' trovantisi nelle condizioni di non idoneita' di cui al precedente art. 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta.

Art. 4.


Per stabilire la durata e l'entita' dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di eta' di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, aumentati di due anni;
b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di eta' di anni 55;
c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cessera' dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data.
In ambedue i casi ora previsti l'emolumento mensile e' liquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. L'indennita' militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1 luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814. Per l'indennita' di carovita si terra' conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.
Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto.

Art. 5.


Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia piu' concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

Art. 6.


Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza contemplati nella presente legge, che siano in possesso della idoneita' fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

Art. 7.


Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvedera' riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.


La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI