Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Gli immobili adibiti a sede dell'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia, saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.
Saranno altresi' esenti dall'imposta di consumo il materiale da impiegarsi per eventuali adattamenti e riparazioni degli immobili, nonche' i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto, il gas, la luce, e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.
I materiali, mobili, libri ed altri oggetti da importare per l'adattamento, l'arredamento e la gestione dello Istituto, non saranno soggetti ai dazi doganali, ne' alle vigenti, restrizioni alle importazioni.
Art. 2.
L'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia cessera' dal fruire le predette esenzioni fiscali qualora, il Governo greco non conceda le medesime esenzioni alle istituzioni culturali italiane in Grecia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI