Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 20 miliardi a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
Detta somma verra' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52.
Art. 2.
All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1 sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI