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Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:
a) il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, e' prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni.
I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi.
Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.

Art. 2.


Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificate d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.
Tutti i ruoli suddetti, una volta, resi esecutivi dall'intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi nell'ufficio comunale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI