Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662.
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI