Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie Calabro-Lucane.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe, stabilito nell'art. 1, commi primo e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1949, n. 168, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, concernente la immissione in servizio del nuovo materiale rotabile che la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve acquistare per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane.
E' corrispondentemente protratta al 1 luglio 1952 la data a decorrere dalla quale detta Societa', ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, e dell'art. 5, primo comma, della richiamata convenzione 9 marzo 1950, dovra' rimborsare in annualita', posticipate le anticipazioni concessele dal Ministero dei trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.
Art. 2.
Il Ministero dei trasporti provvedera' alla costituzione del fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, per il rinnovo del materiale rotabile indicato nel precedente art. 1, mediante versamento al contabile del portafoglio di una quota annua pari al 5 per cento del valore a nuovo nell'anno del materiale in servizio nell'anno stesso, per l'investimento in titoli di Stato o da esso garantiti, che dovranno essere depositati presso la Tesoreria provinciale di Roma.
Alla spesa occorrente si fara' fronte con le normali assegnazioni di bilancio del Ministero dei trasporti.
Sono applicabili al fondo anzidetto le clausole dell'art. 26, commi secondo, terzo e quarto, della convenzione 10 luglio 1926, approvata con decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, relativa alla concessione delle ferrovie Calabro-Lucane.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI