Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, numero 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennita'.
Art. 1.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a concedere a suo insindacabile giudizio lo svincolo integrale delle quote di indennita' di cui alla lettera c) dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dimostrino di non aver potuto adempiere all'obbligo del reimpiego nei termini, previsti dall'articolo suindicato.