Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
Art. 1.
L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, e' ulteriormente elevata per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a centesimi 10.
Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.