Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attivita' di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale.
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.