Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.
Art. 1.
Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l'art. 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306, sono transitoriamente fissati come segue:
sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa: n. 7800;
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia: n. 10.200.
Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.