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Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 1.


Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportate ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.