Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di eta' ai generali d'armata gia' trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.
Art. 1.
E' aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:
"I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".