Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni al gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all'art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in possesso dell'anzianita' minima prescritta alla data del relativo scrutinio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI