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Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la liberta' della Patria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la concessione all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la Patria, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire due milioni.

Art. 2.


La spesa di cui al precedente articolo viene fronteggiata mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI